IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Ritenuto  che  con  l'Accordo  tra  il Governo Italiano e i Governi
Alleati  definito  con lettera, diretta, dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ad  Capo della Commissione militare alleata in data 24
gennaio  1946, numero 44/02423/4, fu convenuto che a decorrere dal 1°
febbraio   1946   la   Banca  d'Italia  sarebbe  stata  riconosciuta,
l'autorita'  emittente  della moneta di occupazione (am-lire) ai fini
della  unificazione  di  detta  circolazione  con  quella della Banca
stessa,  sotto  l'autorita' del Governo Italiano, ed avrebbe altresi'
provveduto   alle  somministrazioni  dei  fondi,  in  lire  italiane,
ulteriormente necessari alle Forze armate alleate in Italia;
  Considerata  la necessita' di definire i rapporti tra lo Stato e la
Banca d'Italia derivanti dall'Accordo medesimo;
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di definire i rapporti nascenti
dalle  anticipazioni  della  Banca,  predetta allo Stato, nonche' dal
servizio di tesoreria provinciale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Al  fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto
tra  il  Governo  Italiano  e  il Governo Alleato per l'unificazione,
sotto  l'autorita'  del  Governo  Italiano,  della circolazione della
Banca  d'Italia  e  della moneta di occupazione alleata (am-lire), il
Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato  a  stipulare con la Banca
stessa,  riconosciuta  come  l'autorita' emittente di detta moneta di
occupazione,  una  convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla
detta  unificazione,  e  dalla somministrazione, da parte della Banca
d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti
in lire e cio' a far tempo dal 1° febbraio 1946.