IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Ritenuto che con l'Accordo tra il Governo Italiano e i Governi Alleati definito con lettera, diretta, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad Capo della Commissione militare alleata in data 24 gennaio 1946, numero 44/02423/4, fu convenuto che a decorrere dal 1° febbraio 1946 la Banca d'Italia sarebbe stata riconosciuta, l'autorita' emittente della moneta di occupazione (am-lire) ai fini della unificazione di detta circolazione con quella della Banca stessa, sotto l'autorita' del Governo Italiano, ed avrebbe altresi' provveduto alle somministrazioni dei fondi, in lire italiane, ulteriormente necessari alle Forze armate alleate in Italia; Considerata la necessita' di definire i rapporti tra lo Stato e la Banca d'Italia derivanti dall'Accordo medesimo; Ritenuta altresi' la necessita' di definire i rapporti nascenti dalle anticipazioni della Banca, predetta allo Stato, nonche' dal servizio di tesoreria provinciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Al fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto tra il Governo Italiano e il Governo Alleato per l'unificazione, sotto l'autorita' del Governo Italiano, della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (am-lire), il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca stessa, riconosciuta come l'autorita' emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla detta unificazione, e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire e cio' a far tempo dal 1° febbraio 1946.